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Fine vita, via libera dalle commissioni Senato: cure palliative obbligatorie, condizioni rigide per la non punibilità. Trattamento non a carico Ssn

Professione Redazione DottNet | 02/07/2025 16:08

Rafforzate le cure palliative e introdotti poteri di commissariamento per le Regioni inadempienti. Escluse dal Ssn le procedure attuative del fine vita, previsto un Comitato nazionale

Il ddl sul fine vita è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto del 2 luglio  a Palazzo Madama. Il testo, messo a punto ieri dalla maggioranza, è stato approvato con il voto contrario di tutte le opposizioni. E' stato inoltre stabilito che gli emendamenti potranno essere presentati entro le 11 del prossimo 8 luglio. Il provvedimento, che norma l'insieme delle decisioni mediche e legali che riguardano le fasi terminali dell'esistenza di una persona gravemente malata, è atteso in Aula il 17 luglio.

Novità e critiche delle opposizioni

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Il testo è stato presentato dai due relatori, Pierantonio Zanettin di Forza Italia e Ignazio Zullo di Fratelli d'Italia, e ha incontrato le critiche delle opposizioni, una su tutte il fatto che il Servizio sanitario resterebbe escluso per quanto riguarda "il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci", come riportato nel testo base del disegno di legge sul fine vita. "Il testo base su fine vita approvato oggi dalle commissioni è insoddisfacente. Sono molti i punti critici, dalla stretta ai criteri di accesso rispetto a quelli stabiliti dalla Corte, al comitato nazionale troppo esiguo e composto da figure che non danno garanzie di autorevolezza, fino alla totale esclusione di un ruolo al servizio sanitario nazionale, che apre la strada ad una privatizzazione del fine vita, con buona pace dell'uniformita' di trattamento e della parità di accesso. Sono punti qualificanti, sui quali proveremo a intervenire con i nostri emendamenti, nella speranza di migliorare un testo che, così com'è, rischia di essere addirittura peggiorativo dello status quo". Così il senatore Alfredo Bazoli, vicepresidente del gruppo dem.

Tra le altre novità del nuovo testo sul fine vita c'è la riduzione da quattro anni a sei mesi per il periodo minimo che deve trascorrere prima di poter ripresentare la richiesta di suicidio medicalmente assistito, nel caso in cui sia stata respinta perché non rispettava i requisiti previsti. Secondo l’articolo 4 del testo base, se non vengono riconosciuti i requisiti richiesti dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, la richiesta potrà essere ripresentata solo se l’interessato dimostrerà di aver acquisito i requisiti richiesti, e comunque non prima di 180 giorni.

Nel testo scompare l’aggettivo 'etico' dalla denominazione del Comitato incaricato di valutare le richieste di accesso, che si chiamerà dunque semplicemente 'Comitato nazionale di valutazione'. Rispetto alla versione precedente del testo, viene confermata sia la composizione sia la modalità di nomina governativa di questo organismo, che resterà in carica cinque anni e svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito. L’articolo 4, infatti, stabilisce che il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere.

Ordini medici: "Ssn difende dignità persone, Ddl non può escluderlo"

"C'è una sentenza della Corte Costituzionale che sottolinea il rispetto della dignità delle persone soprattutto di quelle meno abbienti proprio per evitare ogni tipo di discriminazione" nel fine vita. "Questi casi non sono tantissimi anche per le limitazione previste dalla Corte, per cui alla base deve essere un servizio garantito a tutti senza discriminazioni. Farlo all'interno del Servizio sanitario nazionale andrebbe incontro al rispetto dei principi della nostra Repubblica e rispetterebbe le indicazione della Corte sulla non punibilità di un paziente che non sopporta più il dolore e ritiene che la sua situazione sia lesiva della dignità. Ultimamente vedo che la discussione si è troppo ideologizzata e questo rende tutto più difficile". Così all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) che interviene sul Ddl sul fine vita che è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto di questa mattina a Palazzo Madama.

il Ddl recita che 'il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita'. Un condizione che non trova d'accordo Anelli, "chi prende una decisione così importante e delicata ha necessità di veder rispettata la propria dignità al di là delle possibilità economiche - rimarca il presidente Anelli - come evidenzia la Corte Costituzionale e la Costituzione italiana, il Ssn con tutti i suoi problemi è il luogo, con i medici e gli infermieri che ci lavorano, che difende la dignità delle persone".

Ecco cosa prevede il decreto

Articolo 1 (L’inviolabilità del diritto alla vita)
Il primo articolo afferma con forza il principio dell’inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita, riconosciuto come fondamento di tutti gli altri diritti. Si stabilisce l’obbligo dello Stato di tutelare la vita “senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale”. Gli atti civili o amministrativi contrari a tale principio sono dichiarati nulli, salvo quelli previsti dalla stessa legge.

Articolo 2 (Modifiche al Codice penale)
Il cuore della riforma penale è l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), con cui si esclude la punibilità per chi agevola il proposito di morte in presenza di precise condizioni:
- persona maggiorenne e capace di intendere e volere;
- inserita in un percorso di cure palliative;
- affetta da patologia irreversibile, con sofferenze intollerabili;
- mantenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali;
- accertamento dei requisiti da parte del Comitato Nazionale di Valutazione, istituito ad hoc.

Articolo 3 (Modifiche alla legge 15 marzo 2010, n. 38, recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)
Questo articolo interviene sulla legge 38/2010 introducendo tre novità principali:
- Si impone l’obbligo di utilizzare integralmente i fondi destinati alle cure palliative, con restituzione allo Stato di eventuali residui non spesi.
- Si istituisce un osservatorio presso Agenas con compiti di monitoraggio sull’attuazione dei progetti regionali di potenziamento.
- In caso di inadempienza, è previsto il commissariamento da parte del Governo e la possibilità di assegnare un termine massimo di sei mesi per raggiungere gli obiettivi prefissati, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del servizio sanitario nazionale)
Viene introdotto l’articolo 9-bis nella legge 833/1978. Il Comitato Nazionale di Valutazione, composto da sette esperti (tra cui giurista, bioeticista, medici specialisti, psicologo e infermiere), ha il compito di accertare la sussistenza delle condizioni di non punibilità previste dalla sentenza della Consulta. Il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, viene valutato dall’autorità giudiziaria.  Il Comitato deve pronunciarsi entro 60 giorni, prorogabili, e può acquisire pareri specialistici. La richiesta può essere ritirata in ogni momento e, in caso di esito negativo, può essere reiterata solo dopo 180 giorni se vi è una variazione dello stato clinico. Infine, l’articolo vieta esplicitamente l’uso di risorse del Ssn per l’attuazione materiale dell’agevolazione al fine vita, pur riconoscendo il ruolo del Comitato nella verifica dei presupposti legali.

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